DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 27/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
                        Accessi e diramazioni 
 
  1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario  della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,  ne'  nuovi  innesti  di
strade soggette a uso pubblico o privato. 
  2. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti,  ove  provvisti  di
autorizzazione,  devono  essere  regolarizzati  in  conformita'  alle
prescrizioni di cui al presente titolo. 
  3. I passi  carrabili  devono  essere  individuati  con  l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. 
  4. Sono vietate trasformazioni di accessi  o  di  diramazioni  gia'
esistenti  e  variazioni  nell'uso  di   questi,   salvo   preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 
  5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario  puo'
negare l'autorizzazione di cui al comma 1. 
  6.  Chiunque  ha  ottenuto  l'autorizzazione  deve   realizzare   e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale. 
  7.  Il  regolamento  indica  le  modalita'  di  costruzione  e   di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni. 
  8.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  accessi  a  servizio  di
insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla  realizzazione  di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
  9. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali  a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei
casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli  accessi
esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi  stessi  e
ogni  qualvolta  le  caratteristiche  plano-altimetriche  nel  tratto
stradale interessato dagli accessi  o  diramazioni  non  garantiscano
requisiti di  sicurezza  e  fluidita'  per  la  circolazione,  l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per  l'accesso  o
la diramazione subordinatamente  alla  realizzazione  di  particolari
opere quali innesti attrezzati,  intersezioni  a  livelli  diversi  e
strade parallele, anche se le stesse, interessando  piu'  proprieta',
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse. 
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con
proprio decreto, per ogni  strada  o  per  ogni  tipo  di  strada  da
considerare in funzione del  traffico  interessante  le  due  arterie
intersecantisi,  le  caratteristiche  tecniche  da   adottare   nella
realizzazione  degli  accessi  e  delle   diramazioni,   nonche'   le
condizioni  tecniche  e   amministrative   che   dovranno   dall'ente
proprietario   essere   tenute   a   base   dell'eventuale   rilascio
dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi  lungo
le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli  sfalsati,  nonche'
lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. 
  11. Chiunque apre nuovi  accessi  o  nuove  diramazioni  ovvero  li
trasforma  o  ne  varia  l'uso   senza   l'autorizzazione   dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo  del  ripristino  dei
luoghi, a carico dell'autore della  violazione  stessa  e  a  proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II,  del  titolo  VI.  La
sanzione accessoria non si applica se  le  opere  effettuate  possono
essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il  rilascio
di  questa  non  esime  dall'obbligo  di  pagamento  della   sanzione
amministrativa pecuniaria. (19) (29) (43) (52) (64) (80)  (89)  (101)
(114) (124) (133) (145) ((163)) 
  12. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente  articolo  e
del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19  dicembre  2012  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.