DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 27/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 203. 
                         Ricorso al prefetto 
 
  1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura  ridotta  nei
casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al  prefetto  del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da  inviarsi  agli  stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno  o  per  via  telematica,  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata  o   di   altro   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita'
previste dall'articolo 65 del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Con  il  ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e  puo'  essere
richiesta l'audizione personale.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  10
SETTEMBRE 1993, N. 360. 
 1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso  di
ricevimento  o  trasmesso  per  via  telematica,  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata o di altro servizio elettronico  di  recapito
certificato qualificato, secondo le modalita' previste  dall'articolo
65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  In
tale caso, per  la  necessaria  istruttoria,  il  prefetto  trasmette
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso,
corredato dei documenti  allegati  dal  ricorrente,  nel  termine  di
trenta giorni dalla sua ricezione. 
  2. Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui  appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli  atti  al  prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito  o  dal  ricevimento  del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento  degli  atti  da
parte del prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis.  Gli  atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione  o  notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. 
  3. Qualora nei termini previsti non sia stato  proposto  ricorso  e
non sia avvenuto il pagamento  in  misura  ridotta,  il  verbale,  in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge  24  novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una  somma  pari  alla
meta' del massimo della sanzione amministrativa  edittale  e  per  le
spese di procedimento. 
  ((3-bis. Quando il veicolo con cui e' stata commessa la  violazione
e' immatricolato all'estero  e  non  e'  possibile,  per  difficolta'
oggettive, procedere all'iscrizione al  ruolo  ovvero  avviare  altre
procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o  del
proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la  riscossione
coattiva puo'  essere  attivata,  nei  cinque  anni  successivi,  nei
confronti di chi e' trovato alla guida del veicolo  stesso.  In  tali
casi,  si  applicano   le   disposizioni   dell'articolo   207.   Con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'interno,   sono
determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme
riscosse ai soggetti  a  cui,  secondo  l'articolo  208,  spettano  i
proventi delle sanzioni)).