DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 30/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 202. 
                     Pagamento in misura ridotta 
 
  1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  ferma  restando  l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie, il  trasgressore  e'  ammesso  a
pagare,  entro  sessanta   giorni   dalla   contestazione   o   dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole  norme.
Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e'  effettuato
entro cinque giorni dalla contestazione  o  dalla  notificazione.  La
riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni
del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria  della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.((131)) 
  2. Il  trasgressore  puo'  corrispondere  la  somma  dovuta  presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure  a  mezzo  di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti
di  pagamento  elettronico.  All'uopo,  nel  verbale   contestato   o
notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento,  con  il
richiamo delle norme sui versamenti in  conto  corrente  postale,  o,
eventualmente, su quelli in conto corrente bancario  ovvero  mediante
strumenti di pagamento elettronico. 
  2.1.  Qualora   l'agente   accertatore   sia   munito   di   idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal  comma
2, e' ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
1. L'agente trasmette il verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma  riscossa,  facendo
menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al
trasgressore medesimo. 
 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione
degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di
eccedenza  del  carico  superiore  al  10  per  cento   della   massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6  e
7, e' commessa da un conducente  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria  C,  C+E,  D  o  D+E   nell'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto  di  persone  o  cose,  il  conducente  e'  ammesso  ad
effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette  al
proprio comando o ufficio  il  verbale  e  la  somma  riscossa  e  ne
rilascia ricevuta  al  trasgressore,facendo  menzione  del  pagamento
nella copia  del  verbale  che  consegna  al  trasgressore  medesimo.
Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il
conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante  strumenti  di
pagamento elettronico. 
  2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a  titolo
di cauzione, una somma  pari  al  minimo  della  sanzione  pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della  cauzione  e'  fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.  La  cauzione
e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. 
  2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a  quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non superiore a  sessanta  giorni.  Il  veicolo  sottoposto  a  fermo
amministrativo e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del  comma
1 dell'articolo 214-bis. 
  3. Il pagamento in misura  ridotta  non  e'  consentito  quando  il
trasgressore non abbia  ottemperato  all'invito  a  fermarsi  ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si  sia  rifiutato  di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme,  deve  avere  con
se'; in tal caso il verbale di contestazione  della  violazione  deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. 
  3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per
le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma  3;  97,
comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7;  116,  comma  13;
124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19;  216,  comma
6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per  tali  violazioni  il  verbale  di
contestazione e' trasmesso  al  prefetto  del  luogo  della  commessa
violazione entro dieci giorni. 
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AGGIORNAMENTO (131) 
  Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 8 aprile 2016, n. 49 ha disposto (con l'art.  17-quinquies,  comma
1) che "Il primo e il secondo periodo del comma 1  dell'articolo  202
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti  diversi
da quelli in contanti o tramite  conto  corrente  postale,  l'effetto
liberatorio  del  pagamento  si  produce  se  l'accredito  a   favore
dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di  scadenza
del pagamento".