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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 230

Regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423.

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Testo in vigore dal:  3-4-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 79/109/CEE, 79/111/CEE, 80/219/CEE, 80/1098/CEE, 80/1099/CEE, 80/1274/CEE, 82/893/CEE, 83/646/CEE, 84/336/CEE, 85/586/CEE, 87/489/CEE, 88/406/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto conto anche delle direttive 84/643/CEE, 90/422/CEE e 90/423/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere e) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
" e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis;
i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno trenta giorni prima del carico:
1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;
2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);".
2. All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
" n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

- per il Belgio: Province/Provincie,
- per la Germania: Regierungbezirk,
- per la Danimarca: Amt o isola,
- per la Francia: Departement,
- per l'Italia: Provincia,
- per il Lussemburgo:
- per i Paesi Bassi: Provincie,
- per il Regno Unito:
- per l'Inghilterra, il Galles
e l'Irlanda del Nord: County,
- per la Scozia: District o Island Area,
- per l'Islanda: County;
o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:
1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi;
4) che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi;
p) Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione:
1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi;
3) in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
q) Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A;
s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.".