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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 268

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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vigente al 04/11/2024
Testo in vigore dal:  7-5-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in forza dell'art. 104 dello statuto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il primo comma dell'art. 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- L'art. 104 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972, è così formulato:
"Art. 104. - Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due prov- ince.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano".