DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                   Programma statistico nazionale 
  1. Le rilevazioni statistiche di  interesse  pubblico  affidate  al
Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi  sono  stabiliti
nel programma statistico nazionale. 
  2. Il programma statistico nazionale ha durata  triennale  e  viene
tenuto aggiornato  annualmente.  Il  programma  statistico  nazionale
prevede modalita' di raccordo e  di  coordinamento  con  i  programmi
statistici predisposti a livello regionale. ((12)) 
  3. Il programma statistico  nazionale  e'  predisposto  dall'ISTAT,
sottoposto   al   parere   della   commissione   per   la    garanzia
dell'informazione statistica di cui  all'art.  12  ed  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. 
  3-bis. Nel  programma  statistico  nazionale  sono  individuate  le
varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata,  ove  cio'
risulti necessario per soddisfare  particolari  esigenze  conoscitive
anche di carattere internazionale o europeo. 
  3-ter.  Al  fine  di  attuare  i  principi  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 1, con il decreto  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo  e'  approvato  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese   nel
programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'articolo 7,  e  sono  definiti  i  criteri  da
utilizzare  per  individuare,  ai  fini  dell'accertamento   di   cui
all'articolo 11, comma 2, le unita' di  rilevazione  la  cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione di  cui  al  medesimo
articolo 7. 
  4.  Gli  aggiornamenti  del  programma  statistico  nazionale  sono
predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi  3  e
3-ter. 
  4-bis.  E  programma  statistico  nazionale  comprende  un'apposita
sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni  e
sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici,  nonche'
sui servizi pubblici. Tale sezione e'  finalizzata  alla  raccolta  e
all'organizzazione dei dati inerenti  al  numero,  natura  giuridica,
settore di attivita', dotazione di  risorse  umane  e  finanziarie  e
spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi
prodotti e ai relativi costi  e  risultati,  anche  alla  luce  della
comparazione   tra   amministrazioni   in    ambito    nazionale    e
internazionale. Il programma statistico nazionale  comprende  i  dati
utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della  qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a  settori  e
servizi pubblici individuati a rotazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
231) che "Qualora la pubblicazione del decreto del  Presidente  della
Repubblica  di  approvazione  del  Programma   statistico   nazionale
triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13
del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga  entro  il  31
dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del
Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli  atti  ad  esso
collegati fino all'adozione del nuovo decreto".