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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 212

Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1995)
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Testo in vigore dal:  5-6-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, che istituisce l'Ente mutualità, istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori;
Visti i contratti collettivi concernenti l'assistenza di malattia ai salariati agricoli ed ai mezzadri e coloni;
Visto lo statuto della Federazione nazionale delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli approvato con R. Decreto 4 dicembre 1939, n. 2221;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;
Udito il parere della Consulta nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1946:
a) per i salariati fissi, gli obbligati, i compartecipanti e i giornalieri di campagna, nella misura percentuale del guadagno medio annuale e in quella rapportata a giornata fissate nell'allegata tabella A;
b) per i coloni, e mezzadri di età superiore ai 12 anni abitualmente addetti al fondo colonico, in quota capitaria annua nella aliquota giornaliera fissata nella allegata tabella A.
Per i coloni parziari occupati nel fondo per meno di 120 giornate nel corso dell'anno agrario, il contributo è determinato, accertato e riscosso nella misura stabilita per i giornalieri di campagna in base al numero delle giornate corrispondente al presunto impiego di mano d'opera per ettaro-coltura, in conformità dei criteri stabiliti dal R. Decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
La percentuale del contributo e le corrispondenti aliquote, per giornate di lavoro possono essere annualmente modificate con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il contributo è dovuto per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori.
((ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142))
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