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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 21

Approvazione dell'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  3-3-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, con il quale è stato approvato l'Accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A);
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, che detta norme di attuazione del sopra citato accordo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


È approvato l'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e la United Nations Relief and Reabilitation Administration (U.N.R.R.A.).