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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 novembre 1944, n. 367

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione. (044U0367)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1947)
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Testo in vigore dal:  16-10-1947
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Art. 9



Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.

Nelle more della escussione il Ministro pel tesoro può altresì con suo decreto accordare agli Istituti od Enti finanziatori le anticipazioni che rendessero necessarie per il normale ammortamento dei prestiti.
((Nei riguardi degli enti ed istituti finanziatori che provvedano, mediante emissione di proprie obbligazioni, i mezzi necessari per la esecuzione delle operazioni previste dal presente decreto, il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire, anche in via preventiva, con particolari convenzioni, le norme e i limiti entro i quali dovranno essere effettuate dal Tesoro le anticipazioni occorrenti per il servizio di ammortamento e interessi delle obbligazioni stesse))
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Tali anticipazioni saranno, secondo i casi, portate in diminuzione delle somme che lo Stato dovrà versare agli Istituti od Enti finanziatori qualora la garanzia sussidiaria divenga operativa, oppure verranno restituite dagli Istituti od Enti medesimi allo Stato, qualora essi ottengano il recupero del credito, e in corrispondenza delle somme recuperate. Tale restituzione dovrà aver luogo entro dieci giorni dall'effettuato recupero.