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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 novembre 1944, n. 367

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione. (044U0367)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1947)
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Testo in vigore dal:  14-12-1944

Art. 10



Al Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri di cui all'art. 3, nonché agli Istituti ed Enti finanziatori, spetta il più ampio controllo amministrativo, tecnico e contabile, sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini previsti dal presente decreto e ai programmi stabiliti.

Qualora siano accertate irregolarità o inadempienze nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate, restando ferme le facoltà spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.