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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 gennaio 1919, n. 106

Che proroga i contratti di locazione di cave di marmo nelle provincie di Lucca e di Massa Carrara deferendo le relative controversie ad un collegio di tre arbitri. (019U0106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1919)
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Testo in vigore dal:  28-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Considerata la opportunità di provvedere a che nel caso di scadenza dei contratti di locazione di cave di marmo nelle provincie di Lucca e di Massa-Carrara, gli interessi degli affittuari sieno equamente tutelati avuto riguardo alle difficili condizioni create dallo stato di guerra per la coltivazione di dette cave e per l'ammortamento dei capitali impiegati negli impianti relativi;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I contratti di locazione di cave di marmo nelle provincie Lucca, e di Massa-Carrara stipulati anteriormente al 1° agosto 1914, le cui lavorazione è stata totalmente sospesa in conseguenza dello stato di guerra e nelle quali sono stati eseguiti impianti meccanici od opere di preparazione che non poterono essere ammortizzati prima della sospensione dei lavori, sono, a richiesta dell'affittuario, prorogati a datare da due mesi dopo la proclamazione della pace per un periodo uguale alla durata della sospensione dei lavori, ferme restando le altre condizioni contrattuali stipulate in precedenza.

Qualora, in conseguenza dello stato di guerra, la lavorazione non sia stata sospesa totalmente, o sia stata proseguita in misura ridotta, in modo però che non sia stato possibile conseguire l'ammortamento delle spese di preparazione e degli impianti meccanici, la durata della proroga sarà proporzionata alla durata della sospensione o alla riduzione della lavorazione, ferme restando le altre condizioni stipulate in precedenza.