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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 agosto 1918, n. 1315

Che modifica l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1307, relativo al conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti pubblici di educazione. (018U1315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1918
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Testo in vigore dal:  9-11-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Veduta la legge 25 marzo 1917, n. 481, relativa alla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;
Veduto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1307, riguardante il conferimento dei posti di favore nei Convitti nazionali e negli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1307, è così modificato:

«Nell'assegnazione dei posti di studio di cui all'art. 1 del decreto stesso sarà data la preferenza, con deroga per gli Istituti dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età ed ai titoli di studio:

1° ai giovani resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei Convitti nazionali e negli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica;

2° agli orfani dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra; 3° ai figli di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra e a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, non godranno il beneficio della deroga sopraccennata, ma avranno la preferenza, a parità di titoli, sugli altri concorrenti che non si trovino nelle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.