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DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1917, n. 522

Che stabilisce la giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della Regia marina in Sicilia, e della difesa marittima di Gaeta. (017U0522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1918)
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Testo in vigore dal:  28-4-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1916, n. 1488 che istituisce un comando dei servizi della Regia marina nella Sicilia;
Visto il Nostro decreto 21 dicembre 1916, n. 1862, relativo ai limiti di giurisdizione dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime, e tutte le disposizioni in detto decreto citate;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 1 del Nostro decreto in data 21 dicembre 1916, n. 1862, è sostituito il seguente:

«I limiti della giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della Regia marina nella Sicilia e della difesa marittima di Gaeta, sono stabiliti nel modo seguente:

1° dipartimento marittimo di Spezia: dal confine francese fino a Torre Canneto, incluse le isole dell'Arcipelago Toscano;

2° difesa marittima di Gaeta: da Torre Canneto alla foce del Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola;

3° dipartimento marittimo di Napoli: dalla foce del Volturno a quella del Mesima, comprese le isole di Ventotene, Santo Stefano e quelle del golfo di Napoli;

4° comando dei servizi della R. marina nella Sicilia: tutto il litorale della Sicilia, le isole adiacenti e quel tratto di costa calabra compreso tra la foce del Mesima e la foce della fiumara Assi;

5° dipartimento marittimo di Taranto: dalla foce della fiumara Assi fino a Torre Specchia Grande, inclusa;

((6. Comando militare marittimo di Brindisi: da Torre Specchia Grande, esclusa, a Punta Pietre Nere esclusa, comprese le isole Tremiti))
;
((1))
((7. Dipartimento marittimo di Venezia: da Punta Pietre Nere, inclusa, sino al confine austriaco))
;
((1))


8° comando militare marittimo di Maddalena: tutto il litorale della Sardegna e le isole adiacenti.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 426 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 16 marzo 1918.