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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1916, n. 1525

Contenente provvedimenti in materia tributaria. (016U1525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1924)
Testo in vigore dal:  1-12-1916

Art. 1




Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro dipendenti dallo stato di guerra, è dato valore di legge fino a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sarà stata pubblicata la pace, e in ogni caso per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, salvo il disposto del l'art. 1 dell'allegato G, alle disposizioni contenute negli allegati seguenti, firmati, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, e riguardanti rispettivamente:

A) sovraimposta sui redditi realizzati per la guerra;

B) imposta sui militari non combattenti;

C) tasse di bollo;

D) tasse in surrogazione e tasse per le concessioni governative;

E) tassa sui motocicli, sugli automobili e sugli autoscafi;

F) imposta sui fondi rustici e sulla ricchezza mobile;

G) diritto di guerra sulle riscossioni degli affitti;

H) obbligatorietà delle trascrizioni;

I) tassa di fabbricazione sugli olii di seme;

L) privativa delle carte da giuoco;

M) tariffe telegrafiche e postali.