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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 gennaio 1916, n. 198

Col quale, dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-916, è autorizzata una 3ª prelevazione di lire 30.000 (016U0198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1916
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Testo in vigore dal:  18-3-1916

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sulla Amministrazione e sulla contabilità di Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'art. 51 del regolamento approvato col R. decreto 16 maggio 1912, n. 556 per la gestione amministrativa e contabile del fondo della emigrazione;

Veduta la legge 2 gennaio 1916, n. 10 che ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-916 fino al 30 giugno 1916;

Ritenuto che il fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel capitolo 60 del bilancio del fondo dell'emigrazione per l'esercizio corrente, presenta una disponibilità di L. 138.309,20 e quindi consente una terza prelevazione di L. 30.000;

Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo dell'emigrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 60 dello Stato di previsione della spesa del fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1915-916, una terza prelevazione di lire trentamila (L. 30.000) da inscrivere ad un nuovo capitolo (56-quinquies) dello stesso stato di previsione sotto la denominazione «Sussidio alla signora Elsa Bimboni, vedova del fu dott. cav. Arrigo Giannone, capitano medico della R. marina ed ai figli di lui Aldo e Lea Giannone».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - SONNINO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.