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DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2024, n. 10

Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.». (24G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42 (in G.U. 05/04/2024, n. 80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2024)
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Testo in vigore dal:  6-4-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 61, comma 4;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3, concernente i poteri commissariali per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 774, concernente l'individuazione degli interventi da finanziare per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 16, comma 3-bis, relativo agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice rink Oval» di Baselga di Piné;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, lettera a), che ha modificato l'articolo 36, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di oneri di investimento riconosciuti all'ANAS S.p.A.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante «Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023;
Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;
Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;
Considerata la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese;
Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere;
Ritenuto indispensabile procedere ad una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi;
Ritenuto necessario e indifferibile procedere con urgenza ad una revisione della governance della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1



Soggetto attuatore delle opere complementari
((...))
connesse allo svolgimento
((dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026))
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
((la società ANAS S.p.A.))
((è individuata))
quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
((effetti prodottisi))
e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette
((all'ANAS S.p.A.))
una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e
((circa gli impegni))
finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.
((
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività
))