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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. (23G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  17-8-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 39-bis

(( (Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche). ))
((
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";
c) al terzo periodo, le parole: "in numero comunque non superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore";
d) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ne riferisce all'autorità vigilante";
e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo".
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dalla data della nomina" sono aggiunte le seguenti: "e ne riferisce all'autorità vigilante";
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo"
))