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DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  21-5-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 3-bis) che "L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni".