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DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109 (in G.U. 4/8/2021, n. 185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  5-8-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Norme di contabilità e disposizioni finanziarie
1.
((Con la legge di bilancio))
è determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e)
((contributi))
dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
g) ogni altra eventuale entrata.
3. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC
((,))
e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti
((sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e al))
COPASIR.
4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico
((...))
, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.