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DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale ((nonchè per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)). (21G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 2021, n. 171 (in G.U. 26/11/2021, n. 282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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Testo in vigore dal:  27-11-2021
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Art. 2



Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
((nel settore del gas))
naturale

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione
((per usi civili))
e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del
((testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al))
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli
((oneri generali di sistema per il settore del gas))
fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.