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DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165 (in G.U. 20/11/2021, n. 277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal:  21-11-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 NOVEMBRE 2021, N. 165))
;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) avvenuta guarigione
((da COVID-19))
dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui
(( al comma 2, lettera c-bis) ))
, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».