DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165 (in G.U. 20/11/2021, n. 277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 30-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 3-quater 
 
         (Misure urgenti in materia di personale sanitario). 
 
  1. Fino al 31  dicembre  2025,  agli  operatori  delle  professioni
sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n.  43,
appartenenti  al  personale  del  comparto  sanita',  al   di   fuori
dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita'  di  cui
all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  e
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  ((Il
Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque  ogni  due
anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione  di  cui  al
primo periodo)). 
  2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per  i  quali  non
trovano  applicazione  gli  articoli  15-quater  e  15-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono  previamente
autorizzati,  al  fine  di  garantire  prioritariamente  le  esigenze
organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di  verificare
il rispetto  della  normativa  sull'orario  di  lavoro,  dal  vertice
dell'amministrazione  di  appartenenza,  il  quale  attesta  che   la
predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina
nazionale  di  recupero  delle  predette  liste   di   attesa   anche
conseguenti all'emergenza pandemica. 
 
                                                                  (3) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10,  comma  1)
che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato fino al 31
dicembre 2022.