DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 1-bis 
 
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture  residenziali,
           socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice). 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e' ripristinato l'accesso, su  tutto  il  territorio
nazionale, di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e  di
lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative  e  strutture  residenziali  per  anziani,  anche   non
autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in  quelle  socio-assistenziali,
secondo le linee guida definite con l'ordinanza  del  Ministro  della
salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del
10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle  predette  strutture
si conformano immediatamente, adottando  le  misure  necessarie  alla
prevenzione del contagio da COVID -19. Nel  rispetto  delle  predette
misure e, in ogni caso, a  condizione  che  siano  assicurate  idonee
misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono
la continuita'  delle  visite  da  parte  di  familiari  con  cadenza
giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana
nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. 
  1-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  31  OTTOBRE  2022,  N.   162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). 
  1-ter.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  31  OTTOBRE  2022,  N.   162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). 
  1-quater. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.L.  31  OTTOBRE  2022,  N.  162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). 
  1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31  OTTOBRE  2022,  N.  162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). 
  1-sexies. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.L.  31  OTTOBRE  2022,  N.  162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). 
  1-sexies.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L.  31  OTTOBRE  2022,  N.  162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)). 
  1-septies. ((COMMA ABROGATO DAL  D.L.  31  OTTOBRE  2022,  N.  162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)).