DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
(Misure di sostegno ai  comuni  ubicati  all'interno  di  comprensori
                             sciistici). 
 
  1. A fronte della  mancata  apertura  al  pubblico  della  stagione
sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di  sostegno
gia' previste a legislazione vigente, e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero del turismo un fondo con  una  dotazione  di
700 milioni di euro per l'anno 2021  destinato  alla  concessione  di
contributi in favore di soggetti esercenti attivita'  di  impresa  di
vendita di beni o servizi al  pubblico,  svolte  nei  comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. ((2)) 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalita': 
    a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in favore degli esercenti attivita' di impianti di  risalita  a  fune
con  un  contributo  stabilito  nella  misura  del   70   per   cento
dell'importo corrispondente alla media  dei  ricavi  di  biglietteria
negli  anni  2017-2019  come  risultanti  dai  relativi  bilanci   di
esercizio depositati, ridotta al 70 per  cento  per  l'incidenza  dei
costi fissi sostenuti; 
    b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri  di  sci
iscritti negli appositi albi professionali  e  delle  scuole  di  sci
presso le quali i medesimi maestri di  sci  risultano  operanti.  Gli
importi di cui alla presente lettera sono  distribuiti  alle  singole
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  con  decreto  del
Ministro del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in base al numero degli iscritti  negli  albi  professionali
regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire criteri  e  modalita'  di  assegnazione  dei
contributi ai beneficiari; 
    c) 230 milioni  di  euro  sono  assegnati  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in  base  alla  tabella  di
riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati
in  favore  delle  imprese  turistiche,  come   definite   ai   sensi
dell'articolo  4  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al   decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  localizzate  nei  comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni  al  loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi'  a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a  titolo
di ristoro. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  2,   si   applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  7,  primo  periodo.  Il
contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore  dei  maestri  di
sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10. 
  4. I contributi di cui al presente articolo  sono  riconosciuti  ed
erogati in conformita' al "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863, e successive modificazioni, nonche',  quanto
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,
in  conformita'  all'articolo  107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  700  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che
"Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo  2021,  n.
41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,
e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2-bis) che  "Il  fondo  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  22  marzo  2021,   n.   41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021".