DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) (20G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 9. 
 
( Cancellazione della seconda rata IMU ((concernente gli  immobili  e
le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite  ai
             codici ATECO riportati nell'Allegato 1)) ) 
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli  effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  l'anno  2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, concernente gli immobili e le  relative  pertinenze  in
cui si esercitano le attivita' ((riferite ai codici  ATECO  riportati
nell'Allegato 1)) al presente decreto, a condizione  che  i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  3. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di ((112,7)) milioni di euro  per
l'anno 2020. ((Alla ripartizione degli incrementi  di  cui  al  primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo  78
del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati  entro  sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020)). 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a ((137))  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.