DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) (20G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 8-bis. 
 
(( (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a  uso
non abitativo e affitto d'azienda per le  imprese  interessate  dalle
nuove misure  restrittive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
           Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020). )) 
 
  ((1. Alle imprese operanti nei settori  riferiti  ai  codici  ATECO
riportati nell'Allegato 2,  nonche'  alle  imprese  che  svolgono  le
attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e  79.12  che  hanno  la
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione  degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui  all'articolo
8 del presente decreto,  con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
ottobre, novembre e dicembre 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  234,3
milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno,  conseguenti
all'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5  novembre  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34.))