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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in G.U. 19/12/2020, n. 314).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2023)
Testo in vigore dal:  20-12-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.
2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima»;
((1-bis) al comma 4, dopo le parole: "Il prefetto," sono inserite le seguenti: "informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e"))
;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3
((, del presente decreto))
.
Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»;
c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1
((,))
e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari
((, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali))
, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all' età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;
d) all'articolo 11, comma 3, le parole «nei centri di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria»;
((
e) all'articolo 22-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: "impiego" sono inserite le seguenti: "di richiedenti protezione internazionale e";
2) al comma 3, dopo la parola: "coinvolgimento" sono inserite le seguenti: "dei richiedenti protezione internazionale e".
))
2. Le attività di cui al comma 1, lettere b),
((numero 1), e c),))
sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»;
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
((a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286))
;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamità, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater
((,))
del decreto legislativo n. 286 del 1998
;
f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9,
((del decreto-legge))
4 ottobre 2018, n. 113
, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al
((comma 1))
, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
((1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica))
»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «
((2-bis.))
Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».
4. La definizione di «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati», di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: «Sistema di accoglienza e di integrazione».
5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter è sostituito dal seguente:
«
((Art. 9-ter. -))
1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in
((ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi))
dalla data di presentazione della domanda.».
6. Il termine
((di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,))
trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.