DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                            Art. 200-bis 
 
                          (Buono viaggio). 
 
  1. Al fine di  sostenere  la  ripresa  del  settore  del  trasporto
pubblico non di linea eseguito mediante il servizio  di  taxi  ovvero
mediante il servizio di noleggio  con  conducente  e  consentire,  in
considerazione   delle   misure   di   contenimento   adottate,   per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  un'efficace
distribuzione degli utenti del  predetto  trasporto  pubblico,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 35  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Le
risorse   del   fondo   sono   destinate   alla   concessione,   fino
all'esaurimento delle risorse, ((in favore delle persone  fisicamente
impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate,  ovvero  persone
con invalidita'  o  affette  da  malattie  che  necessitano  di  cure
continuative, ovvero appartenenti a  nuclei  familiari  piu'  esposti
agli effetti economici  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero
di  persone  di  eta'  pari  o  superiore  a  sessantacinque  anni)),
residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o  capoluoghi
di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento  della  spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per  ciascun
viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli  spostamenti
effettuati a mezzo del  servizio  di  taxi  ovvero  di  noleggio  con
conducente. I buoni viaggio  non  sono  cedibili,  non  costituiscono
reddito imponibile del  beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del
computo  del  valore  dell'indicatore  della   situazione   economica
equivalente. 
  2.  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede al  trasferimento  in  favore  dei
comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui  al  medesimo
comma, secondo i seguenti criteri: 
    a) una quota pari al 50 per cento  del  totale,  per  complessivi
17,5 milioni di euro, e' ripartita in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
    b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi  10,5  milioni
di euro, e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di  licenze  per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun  comune
interessato; 
  c) una quota pari al restante  20  per  cento,  per  complessivi  7
milioni di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni  delle  regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei  comuni
compresi nel proprio territorio. 
  4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con
il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo,
privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non  gia'  assegnatari
di altre misure di sostegno pubblico. 
  ((4-bis. Nei limiti delle  risorse  ad  essi  assegnate,  i  comuni
possono prevedere il superamento del limite del 50  per  cento  della
spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare  fragilita',
anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1. 
  4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle  risorse  loro  assegnate,  i
comuni possono utilizzare  una  quota  pari  al  5  per  cento  delle
medesime  risorse  anche  per  finanziare  le  spese  necessarie  per
promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo)). 
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.