DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                           Art. 105-quater 
 
((Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per  motivi
legati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e  per  il
                      sostegno delle vittime)) 
 
  1. Il Fondo per le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248,  e'  incrementato  di  4  milioni  di  euro  ((a
decorrere dall'anno 2020)), allo scopo di finanziare politiche per la
prevenzione e  il  contrasto  della  violenza  per  motivi  collegati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno
delle vittime. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020,  N.  104,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  13  OTTOBRE  2020,  N.  126)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126)). 
  ((2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che  costituiscono
tetto  di  spesa  massimo,  e'  istituito   un   programma   per   la
realizzazione in tutto il territorio nazionale di  centri  contro  le
discriminazioni motivate da  orientamento  sessuale  e  identita'  di
genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale,  sanitaria,
psicologica,  di  mediazione  sociale  e  ove   necessario   adeguate
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di  discriminazione  o
violenza  fondata  sull'orientamento  sessuale  o  sull'identita'  di
genere,  nonche'  a  soggetti  che  si  trovino  in   condizione   di
vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale  o  all'identita'  di
genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 
  2-bis. I centri di cui  al  comma  2  svolgono  la  loro  attivita'
garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere  gestiti  dagli
enti locali, in forma singola o associata,  nonche'  da  associazioni
operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui  al
medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche  con  la
rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di
cui  al  comma  2,  ivi  compresa  l'assistenza  legale,   sanitaria,
psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 
  2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma
ivi previsto, sono definite con decreto  del  Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche
al fine di rispettare il limite  di  4  milioni  di  euro  annui  che
costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i  requisiti
organizzativi dei centri di  cui  al  comma  2,  le  tipologie  degli
stessi, le categorie  professionali  che  vi  possono  operare  e  le
modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede
di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis)). 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.