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DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  15-6-2019

Art. 12

Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
2. La dotazione di cui al comma 1 può essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.