DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 30-ter 
 
(Agevolazioni per la  promozione  dell'economia  locale  mediante  la
riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali e di
                              servizi) 
 
  1. Il presente articolo disciplina la concessione  di  agevolazioni
in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei  settori  di  cui  al
comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi  commerciali  gia'
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da  almeno  sei  mesi,
situati nei  territori  di  comuni  con  popolazione  fino  a  20.000
abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono  in
alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia  di  commercio
al dettaglio. 
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste  dal  presente
articolo  le  iniziative  finalizzate  alla  riapertura  di  esercizi
operanti nei seguenti settori:  artigianato,  turismo,  fornitura  di
servizi destinati alla tutela  ambientale,  alla  fruizione  di  beni
culturali  e  al  tempo  libero,  nonche'  commercio  al   dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa  la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. 
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente
articolo l'attivita' di compro oro, definita  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale  per  scommesse  o
che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento  previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. 
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni  previste  dal  presente
articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia'  esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle  agevolazioni
previste dal presente articolo le aperture di nuove  attivita'  e  le
riaperture, conseguenti a cessione di  un'attivita'  preesistente  da
parte del medesimo  soggetto  che  la  esercitava  in  precedenza  o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma  societaria,  che
sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 
  5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  consistono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura
o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e  per  i  tre  anni
successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente  e'
rapportata alla somma dei tributi comunali  dovuti  dall'esercente  e
regolarmente pagati  nell'anno  precedente  a  quello  nel  quale  e'
presentata la  richiesta  di  concessione,  fino  al  100  per  cento
dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9. 
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio
bilancio, un fondo da destinare alla concessione  dei  contributi  di
cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i  comuni
beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa  complessiva
per  i  contributi  erogati  ai  beneficiari  non  puo'  superare  la
dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo. 
  7. I contributi di cui ai commi 5 e  6  sono  erogati  a  decorrere
dalla  data  di  effettivo  inizio   dell'attivita'   dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i  soggetti
esercenti, in possesso  delle  abilitazioni  e  delle  autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori  di  cui  al
comma 2 che, ai sensi  del  comma  1,  procedono  all'ampliamento  di
esercizi gia' esistenti o  alla  riapertura  di  esercizi  chiusi  da
almeno sei mesi. Per gli esercizi  il  cui  ampliamento  comporta  la
riapertura di ingressi o di vetrine  su  strada  pubblica  chiusi  da
almeno sei mesi nell'anno  per  cui  e'  chiesta  l'agevolazione,  il
contributo e' concesso per la  sola  parte  relativa  all'ampliamento
medesimo. 
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui  al
presente articolo devono presentare al comune nel  quale  e'  situato
l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28  febbraio  di
ogni anno, la richiesta, redatta  in  base  a  un  apposito  modello,
nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
il possesso dei requisiti prescritti. ((Per l'anno 2020 la  richiesta
di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere  presentata  fino   al   30
settembre)).Il  comune,  dopo  aver  effettuato  i  controlli   sulla
dichiarazione di cui al ((primo periodo)), determina  la  misura  del
contributo  spettante,  previo  riscontro  del   regolare   avvio   e
mantenimento dell'attivita'. I contributi sono concessi,  nell'ordine
di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle  risorse
iscritte nel bilancio comunale ai sensi del  comma  6.  L'importo  di
ciascun  contributo  e'  determinato  dal  responsabile  dell'ufficio
comunale competente per i tributi in misura proporzionale  al  numero
dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato,  che
non puo' comunque essere inferiore a sei mesi. 
  10.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   erogati
nell'ambito del regime de minimis  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  nei  limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato  a  ciascuna
impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre  normative  statali,  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2020. 
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.