DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
 
Disposizioni in materia di accesso al  trattamento  di  pensione  con
almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi 
 
  1. In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al
raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di
un'anzianita' contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
puo' essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di
eta' anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e'  adeguato  agli
incrementi  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ((I requisiti di eta'  anagrafica
e di anzianita' contributiva di cui al  primo  periodo  del  presente
comma sono determinati in 64 anni di eta' anagrafica  e  38  anni  di
anzianita' contributiva  per  i  soggetti  che  maturano  i  medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31  dicembre
2022 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo)). 
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ((di cui  al
comma 1)), gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al
comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento  pensionistico  a
carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di  cumulare  i
periodi  assicurativi   non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228.  Ai
fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per  i
lavoratori  dipendenti  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione  presso   piu'   gestioni
pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
  3. La pensione ((di cui al comma 1)) non e' cumulabile, a far  data
dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione
dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi
da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti  da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo
comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019. 
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo  comma,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
  6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita'
e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
    a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in
vigore del  presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
dal 1° agosto 2019; 
    b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto i  requisiti  previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
a) del presente comma; 
    c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; 
    d) limitatamente al diritto alla pensione ((di cui al comma  1)),
non trova applicazione l'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125. 
  7. Ai fini del conseguimento della pensione ((di cui al comma 1  ))
per il  personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. ((In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il  28
febbraio 2022,)) il relativo personale  a  tempo  indeterminato  puo'
presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio
rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 2019, N. 159. 
  8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148. 
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al
personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e
al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria,
nonche' al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e al personale della Guardia di finanza. 
  10-bis. Al fine di far fronte alle  gravi  scoperture  di  organico
degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle  disposizioni
in materia di accesso al trattamento di pensione di cui  al  presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino
alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per
l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  dell'amministrazione
giudiziaria, fermo quanto previsto  dal  comma  307  dell'articolo  1
della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo  30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale  di
cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di
svolgimento e  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga  alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in
particolare: 
    a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo  la
costituzione di sottocommissioni anche per le  prove  scritte  ed  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; 
    b) la  tipologia  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
d'esame, prevedendo: 
      1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da  una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 
      2) la possibilita' di espletare prove preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio  di  societa'   specializzate   e   con   possibilita'   di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati; 
      3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a
scelta multipla; 
      4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 
      5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici; 
      6) la valutazione dei titoli solo  dopo  lo  svolgimento  delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
      7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di
un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la  previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile; 
    c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che  i  candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 
  10-quater.   Quando   si   procede   all'assunzione   di    profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche
con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi
10-ter e 10-quater non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  10-sexies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10-bis,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali
ordinarie per l'anno 2019. 
  10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma
10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  8,32  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di  organico
degli uffici preposti alle attivita' di tutela e  valorizzazione  del
patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni  in
materia di accesso al trattamento di  pensione  di  cui  al  presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino
alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per
l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di
cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di
svolgimento,  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga   alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in
particolare: 
    a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo  la
costituzione di sottocommissioni anche per  le  prove  scritte  e  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; 
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo: 
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio  di  societa'   specializzate   e   con   possibilita'   di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati; 
      3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a
scelta multipla; 
      4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 
      5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici; 
      6) la valutazione dei titoli solo  dopo  lo  svolgimento  delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
      7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di
un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la  previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a  un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile; 
    c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che  i  candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 
  10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a  effettuare
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a
551 unita', di cui 91 unita' tramite  scorrimento  delle  graduatorie
approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a  500  posti  di  area
III-posizione economica F1 e 460  unita'  attraverso  lo  scorrimento
delle graduatorie relative alle procedure  concorsuali  interne  gia'
espletate presso il  medesimo  Ministero,  avvalendosi  integralmente
delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
  10-undecies. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere
sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui
al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
euro 898.005 per l'anno 2019.