DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 5-10-2018
                               Art. 11 
 
             Istituzione di sezioni della Unita' Dublino 
 
  1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e  le  sue  articolazioni
territoriali operanti presso le prefetture individuate,  fino  ad  un
numero massimo di tre, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  che
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  2. All'articolo 4  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di  cui  all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
l'autorita' di  cui  al  comma  1  e'  costituita  dall'articolazione
dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso  le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  che  ha  adottato   il
provvedimento impugnato.».