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DECRETO-LEGGE 10 aprile 2018, n. 30

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). (18G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2018, n. 64 (in G.U. 08/06/2018, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2018)
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Testo in vigore dal:  9-6-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;
Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto l'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità
((non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018))
.
((1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti))