DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
            Istituzione di zone economiche speciali - ZES 
 
  1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni  favorevoli  in
termini economici, finanziari e  amministrativi,  che  consentano  lo
sviluppo, in alcune aree del  Paese,  delle  imprese  gia'  operanti,
nonche'  l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette   aree,   sono
disciplinate  le  procedure,  le  condizioni  e  le   modalita'   per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di  seguito  denominata
«ZES». 
  2. Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente  delimitata  e
chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  Stato,
costituita anche  da  aree  non  territorialmente  adiacenti  purche'
presentino un nesso economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno
un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della  rete
transeuropea dei trasporti  (TEN-T).  Per  l'esercizio  di  attivita'
economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e  quelle  che
si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni,
in relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e  delle
attivita' di sviluppo di impresa. 
  3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua  durata,  i
criteri generali per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area
nonche' i criteri che  ne  disciplinano  l'accesso  e  le  condizioni
speciali di cui all'articolo  5  nonche'  il  coordinamento  generale
degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per
la coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita la Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.  Con  il  medesimo  decreto  e'  definita,  in  via
generale, una procedura  straordinaria  di  revisione  del  perimetro
delle  aree  individuate,  improntata   al   principio   di   massima
semplificazione  e  celerita',  da  attivarsi   su   iniziativa   del
Commissario di  cui  al  comma  6,  ((rimodulando  la  perimetrazione
vigente, in aumento o in diminuzione,)) fermo il limite massimo delle
superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con  le  linee  e
gli obiettivi del  Piano  di  sviluppo  strategico.  La  proposta  di
revisione, in relazione alle singole  ZES,  e'  approvata  ((,  entro
trenta giorni dall'acquisizione della proposta  commissariale,))  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale,  sentita
la Regione. 
  4. Le proposte di istituzione  di  ZES  possono  essere  presentate
dalle  regioni  meno  sviluppate  e  in   transizione,   cosi'   come
individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili   alle   deroghe
previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 
  4-bis. Ciascuna regione di cui  al  comma  4  puo'  presentare  una
proposta di istituzione di una  ZES  nel  proprio  territorio,  o  al
massimo due proposte  ove  siano  presenti  piu'  aree  portuali  che
abbiano le caratteristiche di cui al comma  2.  Le  regioni  che  non
posseggono  aree  portuali  aventi   tali   caratteristiche   possono
presentare  istanza  di  istituzione  di  una  ZES  solo   in   forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2. 
  5. Ciascuna  ZES  e'  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   su   proposta   delle   regioni
interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di  sviluppo
strategico, nel rispetto delle modalita' e  dei  criteri  individuati
dal decreto di cui al comma 3. 
  6. La regione,  o  le  regioni  nel  caso  di  ZES  interregionali,
formulano la proposta  di  istituzione  della  ZES,  specificando  le
caratteristiche   dell'area    identificata.    Il    soggetto    per
l'amministrazione   dell'area   ZES,   di   seguito   "soggetto   per
l'amministrazione", e'  identificato  in  un  Comitato  di  indirizzo
composto  da  un  commissario  straordinario  del  Governo,  che   lo
presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema  portuale,  da  un
rappresentante della  regione,  o  delle  regioni  nel  caso  di  ZES
interregionale, da un rappresentante della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  e   da   un   rappresentante   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti , nonche'  da  un  rappresentante  dei
consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della  legge
5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti  ai  sensi  della
vigente legislazione delle regioni a statuto speciale,  presenti  sul
territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area  della  ZES
rientrino nella competenza territoriale di  un'Autorita'  di  sistema
portuale  con  sede  in  altra  regione,  al  Comitato  partecipa  il
Presidente dell'Autorita' di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
regione in cui e' istituita la  ZES.  Nel  caso  in  cui  tali  porti
rientrino nella competenza territoriale di piu' Autorita' di  sistema
portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna  Autorita'
di  sistema  portuale.  Ai  membri  del  Comitato  non  spetta  alcun
compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza
o rimborsi per spese di missione. Al  commissario  straordinario  del
Governo puo' essere corrisposto un compenso  nel  limite  massimo  di
quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Comitato  di  indirizzo  si  avvale  del  segretario
generale di ciascuna Autorita' di sistema  portuale  per  l'esercizio
delle  funzioni  amministrative  gestionali   di   cui   al   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri  di  funzionamento  del
Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il  Sud
e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della  Regione
interessata. Nel caso  di  mancato  perfezionamento  dell'intesa  nel
termine di sessanta giorni  dalla  formulazione  della  proposta,  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione
al Consiglio dei ministri che provvede  con  deliberazione  motivata.
Nel  decreto  e'  stabilita  la  misura  del  compenso  spettante  al
Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto  dei  limiti  di  cui
all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  I  Commissari
nominati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla
medesima data. Il Commissario e' dotato, per l'arco temporale di  cui
al comma 7-quater, di  una  struttura  di  supporto  composta  da  un
contingente massimo di personale di 10 unita', di cui  2  di  livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo  e  tecnico,  e  8  di
livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita' stabiliti dal Commissario per  l'espletamento  delle
proprie funzioni, con esclusione del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al precedente  periodo  e'  individuato  mediante
apposite procedure di  interpello  da  esperirsi  nei  confronti  del
personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie  A
e  B  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   o   delle
corrispondenti  qualifiche  funzionali  dei  Ministeri,  delle  altre
pubbliche   amministrazioni   o   delle   autorita'    amministrative
indipendenti. Il predetto personale  e'  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi  dell'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  ((,  e  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127)). All'atto del collocamento fuori ruolo
e  per  tutta  la  durata   di   esso,   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile  un  numero
di posti equivalente dal  punto  di  vista  finanziario.  Agli  oneri
relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti
delle risorse di cui al comma 7-quater. 
  7.  Il  soggetto  per   l'amministrazione   deve   assicurare,   in
particolare: 
    a) gli strumenti  che  garantiscano  l'insediamento  e  la  piena
operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche'  la  promozione
sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; 
    b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che   tecnologici
nell'ambito ZES; 
    c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. 
  7-bis Il Commissario straordinario del Governo di cui  al  comma  6
puo' stipulare, previa  autorizzazione  del  Comitato  di  indirizzo,
accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. 
  7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma  6,
anche  avvalendosi  del  supporto  dell'Agenzia   per   la   Coesione
territoriale: 
    a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo,  delle
iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la  piena
operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES,  ferme
restando le competenze delle amministrazioni centrali e  territoriali
coinvolte nell'implementazione  dei  Piani  di  Sviluppo  Strategico,
anche nell'ottica di  coordinare  le  specifiche  linee  di  sviluppo
dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite  e
istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato; 
    b) opera quale referente esterno del Comitato  di  Indirizzo  per
l'attrazione e l'insediamento  degli  investimenti  produttivi  nelle
aree ZES; 
    c)  contribuisce  a  individuare,  tra   le   aree   identificate
all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
l'implementazione  del  Piano,  e  ne   cura   la   caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi; 
    d)  promuove  la  sottoscrizione   di   appositi   protocolli   e
convenzioni  tra  le  amministrazioni  locali  e  statali   coinvolte
nell'implementazione  del  Piano  di  Sviluppo  Strategico,  volti  a
disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali  speciali
per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
  7-quater.  L'Agenzia  per   la   Coesione   territoriale   supporta
l'attivita'  dei  Commissari   e   garantisce,   sulla   base   degli
orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui  all'articolo  5,
comma 1,  lettera  a-quater),  il  coordinamento  della  loro  azione
nonche' della pianificazione nazionale degli  interventi  nelle  ZES,
tramite  proprio  personale   amministrativo   e   tecnico   a   cio'
appositamente  destinato,  con  le  risorse   umane   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente.  L'Agenzia  per  la   Coesione
territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante
personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato  di
idonee competenze, al fine  di  garantire  efficacia  e  operativita'
dell'azione commissariale, nonche' mediante  il  finanziamento  delle
spese di funzionamento della struttura e di quelle economali. A  tale
fine nonche' ai fini di cui al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di
4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di  8,8  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si
avvale inoltre  delle  strutture  delle  amministrazioni  centrali  o
territoriali, di societa' controllate dallo  Stato  o  dalle  regioni
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7-quinquies. Al fine di assicurare la piu'  efficace  e  tempestiva
attuazione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES,  fino  al  31
dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a  richiesta  degli
enti competenti,  assumere  le  funzioni  di  stazione  appaltante  e
operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli  articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nonche'
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e dei vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea, ivi inclusi quelli  derivanti  dalle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze. (19) 
  8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell'area, sono tenute  al  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
europea, nonche' delle prescrizioni  adottate  per  il  funzionamento
della stessa ZES. 
  8-bis.  Le  Regioni  adeguano  la  propria  programmazione   o   la
riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento
e sviluppo della ZES e concordano le relative linee  strategiche  con
il  Commissario,  garantendo  la  massima  sinergia   delle   risorse
materiali e strumentali approntate per  la  piena  realizzazione  del
piano strategico di sviluppo. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 57, comma  2)  che
"l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero
4), da attuare con  le  risorse  previste  per  la  realizzazione  di
progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla   definitiva
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea".