DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2020)
Testo in vigore dal: 15-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
                         Divieto di accesso 
 
  1. L'ordine di allontanamento  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,
secondo periodo e  comma  2,  e'  rivolto  per  iscritto  dall'organo
accertatore, individuato ai sensi dell'articolo  13  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate  le  motivazioni  sulla
base delle quali e' stato adottato ed e'  specificato  che  ne  cessa
l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del  fatto  e
che la  sua  violazione  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del
doppio. Copia del provvedimento  e'  trasmessa  con  immediatezza  al
questore competente per territorio con  contestuale  segnalazione  ai
competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
  2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui  all'articolo  9,
commi 1 e  2,  il  questore,  qualora  dalla  condotta  tenuta  possa
derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con  provvedimento
motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il  divieto  di
accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate  nel  provvedimento,  individuando,  altresi',  modalita'
applicative del divieto compatibili con  le  esigenze  di  mobilita',
salute e lavoro del  destinatario  dell'atto.  Il  contravventore  al
divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei  mesi
ad un anno. 
  3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere
inferiore a dodici  mesi,  ne'  superiore  a  due  anni,  qualora  le
condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,  risultino  commesse  da
soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di
appello, nel corso degli ultimi  cinque  anni  per  reati  contro  la
persona o il patrimonio.  Il  contravventore  al  divieto  emesso  in
relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da
uno a due anni. Qualora il responsabile sia  soggetto  minorenne,  il
questore ne da' notizia al procuratore  della  Repubblica  presso  il
Tribunale per i minorenni. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio
commessi  nei  luoghi  o  nelle  aree  di  cui  all'articolo  9,   la
concessione della sospensione condizionale  della  pena  puo'  essere
subordinata all'osservanza  del  divieto,  imposto  dal  giudice,  di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e  dell'articolo
9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali  volti
a  favorire  il  rafforzamento  della  cooperazione,  informativa  ed
operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia,  di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i  Corpi  e
servizi di  polizia  municipale,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i  livelli  di
accesso alle banche dati  di  cui  al  comma  6,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto della clausola di  invarianza  finanziaria  di
cui al medesimo comma 6. 
  6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   1-ter   e   1-quater
dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto ((...)). 
  6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza  alle  persone  o
alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in  occasioni
pubbliche,  per  i  quali  e'   obbligatorio   l'arresto   ai   sensi
dell'articolo 380 del codice  di  procedura  penale,  quando  non  e'
possibile  procedere  immediatamente  all'arresto  per   ragioni   di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in  stato  di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del  medesimo  codice  colui  il
quale, sulla base di documentazione  video  fotografica  dalla  quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne  risulta  autore,  sempre  che
l'arresto sia  compiuto  non  oltre  il  tempo  necessario  alla  sua
identificazione e, comunque, entro  le  quarantotto  ore  dal  fatto.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53)).