DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
  • 1
  • orig.
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  • agg.1
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  • 4
  • agg.2
  • agg.1
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  • 5
  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
  • 6
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  • 7
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  • 8
  • orig.
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • orig.
  • 12
  • agg.1
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  • 13
  • agg.1
  • orig.
  • 14
  • orig.
  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
  • 20
  • 21
  • orig.
  • 21 bis
  • 22
  • orig.
  • 23
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo  ove  dimora  il
ricorrente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea  del  luogo  in
cui il ricorrente ha la dimora»; 
  b)  all'articolo  17,  comma  2,  le  parole:  «,  in  composizione
monocratica,» sono sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»; 
  c) l'articolo 19 e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento  dello  stato
di apolidia). - 1. Le controversie in materia di  accertamento  dello
stato di apolidia ((e di cittadinanza italiana))  sono  regolate  dal
rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  il
ricorrente ha la dimora.»; 
    e)  all'articolo  20,  comma  2,  le  parole:  «in   composizione
monocratica del luogo in cui il  ricorrente  ha  la  residenza»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione  specializzata  in
materia  di   immigrazione   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato».