DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Articoli
  • Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
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  • agg.1
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  • agg.2
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  • Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche' per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
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  • Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti
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  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 19 bis
  • orig.
  • Disposizioni finanziarie transitorie e finali
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  • 21 bis
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Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
Assunzione di funzionari della professionalita' giuridico pedagogica,
di servizio sociale e mediatore culturale 
 
  1.  Al  fine  di  supportare  interventi  educativi,  programmi  di
inserimento   lavorativo,   misure    di    sostegno    all'attivita'
trattamentale e al fine di consentire  il  pieno  espletamento  delle
nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per  la  giustizia
minorile e di comunita' in materia di esecuzione penale esterna e  di
messa alla prova, il Ministero della  giustizia,  e'  autorizzato  ad
avviare nel ((triennio 2017-2019)) le  procedure  concorsuali,  anche
previo scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero
massimo di ((296 unita')) di personale da inquadrare nella  Area  III
dei  profili  di   funzionario   della   professionalita'   giuridico
pedagogico, di funzionario della professionalita' di servizio sociale
nonche' di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito  dell'attuale
dotazione organica del Dipartimento per la giustizia  minorile  e  di
comunita'. 
  2. Le procedure di cui al comma  1,  sono  disposte  in  deroga  ai
limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente  in  materia  di
turn over, alle previsioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonche'  in  deroga  all'articolo
30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  ((3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno  2018  e
di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019. 
  3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
1 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018)). 
  3-bis. Al fine di assicurare la  celerita'  di  espletamento  delle
procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il
limite  per  l'integrazione  del  numero   di   componenti   di   cui
all'articolo 9, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle
sottocommissioni, presieduta dal componente piu'  anziano,  non  puo'
essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati.