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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  21-8-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nelle gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finanza interinale
1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte le seguenti: ", anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161,
((commi secondo e terzo))
";
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.";
c) al terzo comma, dopo la parola "ipoteca" sono aggiunte le seguenti: "o a cedere crediti";
((c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma del presente articolo"))