DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis. 
 
 
(Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali). 
 
  1. Ai fini della sollecita copertura  delle  vacanze  nell'organico
dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate  ad  annullare  le
procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali  bandite
e  non  ancora  concluse  e  a  indire  concorsi  pubblici,  per   un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da  concludere  entro
il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso  e  le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di  cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi  di  cui  al
primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle  procedure  di
mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo  30,  comma
2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i
concorsi stessi. Al personale dipendente  dalle  Agenzie  fiscali  e'
riservata una percentuale non superiore al 30  per  cento  dei  posti
messi a concorso.  E'  autorizzata  l'assunzione  dei  vincitori  nei
limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali. 
  2. In relazione all'esigenza di garantire il buon  andamento  e  la
continuita' dell'azione amministrativa,  i  dirigenti  delle  Agenzie
fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa,  possono  delegare,
previa procedura selettiva con criteri  oggettivi  e  trasparenti,  a
funzionari della  terza  area,  con  un'esperienza  professionale  di
almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette  ai  sensi  del
comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
funzioni relative agli uffici  di  cui  hanno  assunto  la  direzione
interinale e i connessi  poteri  di  adozione  di  atti,  escluse  le
attribuzioni  riservate  ad  essi  per  legge,  tenendo  conto  della
specificita'  della  preparazione,  dell'esperienza  professionale  e
delle capacita'  richieste  a  seconda  delle  diverse  tipologie  di
compiti, nonche' della  complessita'  gestionale  e  della  rilevanza
funzionale e organizzativa degli uffici interessati, ((fino alla data
a  decorrere  dalla  quale   sono   rese   operative   le   posizioni
organizzative di  cui  all'articolo  1,  comma  93,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30  aprile  2019)).  A
fronte delle responsabilita' gestionali connesse all'esercizio  delle
deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari  delegati
sono attribuite, temporaneamente e  al  solo  scopo  di  fronteggiare
l'eccezionalita'  della  situazione  in   essere,   nuove   posizioni
organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma  1,  lettera
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ((15)) 
  3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma  2,  senza
alcun nocumento al benessere organizzativo delle  Agenzie  fiscali  e
all'attuazione  dei  previsti  istituti   di   valorizzazione   della
performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto  sino
all'espletamento dei concorsi banditi  per  la  copertura  dei  posti
dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del  15  per  cento
del risparmio stesso deve comunque essere destinato  ad  economia  di
bilancio, sono utilizzate per finanziare le  posizioni  organizzative
temporaneamente istituite. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
325) che "Le previsioni dei commi 323 e 324  non  hanno  effetto  nei
confronti dell'Agenzia che non emani entro  il  31  dicembre  2018  i
bandi per  la  selezione  dei  candidati  a  ricoprire  le  posizioni
organizzative di  cui  all'articolo  1,  comma  93,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205".