DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
vigente al 03/06/2023
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
                       Disposizioni finanziare 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24  valutati  in  104
milioni di euro per l'anno 2015 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9,  10,  13,
14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale  esclusivamente  per
il solo anno 2015 e per le sole giornate di  astensione  riconosciute
nell'anno 2015 medesimo. ((1)) 
  3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi  al  2015
e'  condizionato  alla  entrata  in  vigore  di  decreti  legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10  dicembre  2014,
n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. 
  4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui  al
comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  con  riferimento  alle
giornate di astensione riconosciute a decorrere  dall'anno  2016,  le
disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13,  14,
15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha  disposto  (con  l'art.  43,
comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti  anche  per  gli
anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  27  del  predetto
decreto legislativo".