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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2015, ad eccezione dell'art. 15, commi 6-bis e 6-ter che entra in vigore il 1/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 8

Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2.
((Fino al 31 dicembre 2024))
:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;
c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura».
2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.