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DECRETO-LEGGE 1 agosto 2014, n. 109

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. (14G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2014, n. 141 (in G.U. 3/10/2014, n. 230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/2015)
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  • Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
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  • Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
    processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
    organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
    pace e di stabilizzazione, nonchè disposizioni urgenti per il
    rinnovo dei comitati degli italiani all'estero
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Testo in vigore dal:  4-10-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
((Ciad, Giordania,))
Iraq,
((Libano,))
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana,
((Repubblica democratica del Congo,))
Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen
((, Palestina))
e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi
((, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,))
con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile
((, nonché per lo sviluppo delle capacità locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute))
. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi
((la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e))
la tutela e la promozione dei diritti dei minori
((e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità))
.
Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.
((Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti))
.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.