DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 
 
  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' ((inserito)) il seguente: 
"Art. 18-bis (Permesso  di  soggiorno  per  le  vittime  di  violenza
                             domestica) 
    "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o  di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di  procedura
penale, commessi sul  territorio  nazionale  in  ambito  di  violenza
domestica,  siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  abuso  nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale  pericolo
per la sua incolumita', come conseguenza della  scelta  di  sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il  questore,  ((con
il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero  su
proposta di quest'ultima)), rilascia  un  permesso  di  soggiorno  ai
sensi dell'articolo 5,  comma  6,  per  consentire  alla  vittima  di
sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si  intendono
per  violenza  domestica  ((uno  o  piu'  atti,  gravi   ovvero   non
episodici)), di violenza fisica, sessuale,  psicologica  o  economica
che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o
((tra persone legate, attualmente o in  passato,  da  un  vincolo  di
matrimonio o da  una  relazione  affettiva)),  indipendentemente  dal
fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza con la vittima. 
    2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
    3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di interventi assistenziali ((dei centri  antiviolenza,  dei  servizi
sociali  territoriali   o))   dei   servizi   sociali   specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. ((Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria  competente  ai  sensi
del comma 1)). 
    4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai  servizi  sociali  di  cui  al  coma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
    ((4-bis. Nei confronti  dello  straniero  condannato,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del
presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica,  possono
essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai
sensi dell'articolo 13 del presente testo unico)). 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".