DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis. 
 
 
((   (Decadenza   dall'assegnazione   dell'alloggio    di    edilizia
residenziale  pubblica  per  gli  autori  di  delitti   di   violenza
                            domestica).)) 
 
  ((1. In caso di condanna, anche non definitiva, o  di  applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi  dell'articolo  444  del
codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati,  di  cui
agli articoli 564, 572,  575,  578,  582,  583,  584,  605,  609-bis,
609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies  del  codice  penale,
commessi all'interno della famiglia o  del  nucleo  familiare  o  tra
persone  legate,  attualmente  o  in  passato,  da  un   vincolo   di
matrimonio,  da  unione  civile  o  da   una   relazione   affettiva,
indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con
la vittima, il condannato assegnatario di  un  alloggio  di  edilizia
residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso
le altre persone conviventi non perdono il diritto  di  abitazione  e
subentrano nella titolarita' del contratto. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono, quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
alla regolamentazione dell'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione)).