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DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (in G.U. 25/6/2013, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  26-6-2013
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Art. 5-bis

(( (Disposizioni per il servizio pubblico di
trasporto marittimo nello stretto di Messina). ))
((
1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.120.000";
b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))