DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
 
                               Appello 
 
  1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    ((0a)  all'articolo  342,  il  primo  comma  e'  sostituito   dal
seguente: 
    "L'appello si propone con  citazione  contenente  le  indicazioni
prescritte dall'articolo 163.  L'appello  deve  essere  motivato.  La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 
      1) l'indicazione delle parti del provvedimento che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
      2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata"; 
    0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole:  "che  il  collegio
non li ritenga indispensabili ai fini  della  decisione  della  causa
ovvero" sono soppresse)); 
    a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 348-bis ((Inammissibilita' dell'appello)). - Fuori dei casi
in cui deve  essere  dichiarata  con  sentenza  l'inammissibilita'  o
l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole
probabilita' di essere accolta. 
     Il primo comma non si applica quando: 
       a) l'appello e' proposto relativamente a una  delle  cause  di
cui all'articolo 70, primo comma; 
       b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. 
     Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita'  dell'appello).  -
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere
alla trattazione  ((,  sentite  le  parti)),  dichiara  inammissibile
l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con  ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il  rinvio  agli  elementi  di
fatto riportati in uno o piu'  atti  di  causa  e  il  riferimento  a
precedenti  conformi.  Il  giudice  provvede  sulle  spese  a   norma
dell'articolo 91. 
     L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo  quando  sia
per l'impugnazione principale  che  per  quella  incidentale  di  cui
all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla
trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la
sentenza. 
     Quando   e'   pronunciata    l'inammissibilita',    contro    il
provvedimento  di  primo  grado  puo'  essere   proposto,   a   norma
dell'articolo 360, ricorso per cassazione ((...)).  In  tal  caso  il
termine per il ricorso per cassazione  avverso  il  provvedimento  di
primo  grado  decorre  dalla  comunicazione   o   notificazione,   se
anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica
l'articolo 327, in quanto compatibile. 
     Quando  l'inammissibilita'  e'  fondata  sulle  stesse  ragioni,
inerenti alle questioni  di  fatto,  poste  a  base  della  decisione
impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente  puo'
essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1),  2),
3) e 4) ((del primo comma)) dell'articolo 360. 
     La disposizione di cui al quarto comma  si  applica,  fuori  dei
casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la
decisione di primo grado.»; 
    b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
      «5) per omesso esame circa un fatto decisivo  per  il  giudizio
che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»; 
    c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: 
    «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»; 
    ((c-bis) all'articolo 434,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Il   ricorso   deve   contenere   le   indicazioni    prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve  essere  motivato.  La  motivazione
dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 
      1) l'indicazione delle parti del provvedimento che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
      2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata")); 
    d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: 
    «Art. 436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).  -
All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e
348-ter»; 
    e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente
modificazione: 
      le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». 
  ((1-bis.  All'articolo  702-quater,  primo  comma,  del  codice  di
procedura  civile,  la  parola:  "rilevanti"  e'   sostituita   dalla
seguente: "indispensabili")). 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  ((lettere  0a),  a),  c),
c-bis), d) ed e),)) si applicano ai giudizi di appello introdotti con
ricorso depositato o con citazione di  cui  sia  stata  richiesta  la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle
sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  ((3-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al processo tributario di cui  al  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546)).