DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
 
 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
                             innovative 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di ((cinque anni))  dalla  data  di  costituzione  di  una
start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2,  ovvero  per  il
piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo  articolo  25
per le societa' gia' costituite. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. 
  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e  da
una   parte   variabile,   consistente   in   trattamenti   collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'
del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o
parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 
  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli  decentrati
con accordi interconfederali o  di  categoria  o  avvisi  comuni:  a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte  variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle
regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. 
  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera  stipulato  a
tempo indeterminato e trovano applicazione le  disposizioni  derogate
dal presente articolo. 
  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.