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DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
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Testo in vigore dal:  14-9-2012

Art. 14

Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442
1. All'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) al comma 3, le parole: «se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «È altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le società cooperative»;
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come modificato dal presente decreto:
"Articolo 76 Attività di spedizioniere
1. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, è sostituito dal seguente:
«ART. 6
1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali» l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.».
5. (abrogato)
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
È altresì soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico. "
Si riporta l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni (Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1942, n. 6, come modificato dal presente decreto:
"Articolo 6
1. Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione."