DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 23-duodecies 
                 (( (Disposizioni di attuazione). )) 
 
  ((1.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari.  Il  prospetto
disciplina  la  remunerazione,  i  casi  di  riscatto,   rimborso   e
conversione nonche' ogni  altro  elemento  necessario  alla  gestione
delle  fasi  successive  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi   Strumenti
Finanziari. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina  le  misure
previste  dal  presente  titolo   secondo   quanto   previsto   dalle
comunicazioni della Commissione europea. 
  2-bis. Per garantire la  maggiore  efficienza  operativa,  ai  fini
della  contribuzione  alla  sottoscrizione  del   capitale   per   la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante  i
versamenti  stabiliti  dagli  articoli  9  e  41  del  Trattato   che
istituisce il medesimo  Meccanismo,  sono  autorizzate  emissioni  di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
netto ricavo a tale finalita')).